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Con il presente provvedimento, sono regolamentati i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici. La determinazione dei compensi avviene, fatte salve disposizioni di settore, a seguito della nomina dell'organo stesso, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità finanziarie a copertura delle spese.
Gli organi deliberanti degli enti presentano, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, una relazione che deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente regolamento e all'allegato A.
Pertanto, sulla corretta applicazione del presente regolamento e sull'omogeneità delle modalità attuative, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del Coordinamento Amministrativo e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato vigilano, anche mediante l'istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente composto da propri rappresentanti e da quelli delle amministrazioni vigilanti.