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Il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vista la normativa in merito al diritto dei lavoratori disabili, e, in particolare, l'art. 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo ai datori di lavoro e considerato che, sulla base delle comunicazioni dell'INPS, le risorse trasferite relativamente all'annualità 2019 sono insufficienti a garantire ai datori di lavoro privati che abbiano fatto richiesta di accesso agli incentivi, su proposta del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, decreta il trasferimento delle risorse all'INPS. Fermo restando il trasferimento delle risorse, pari ad euro 21.915.742, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro per i disabili di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 12 marzo 1999, sono trasferite all'INPS per l'annualità 2020: le risorse, per complessivi euro 2.499.771, versate nel IV e V bimestre 2019 dai datori di lavoro al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis della legge n. 68 del 1999 e le risorse, pari ad euro 50.000.000, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, annualità 2020.



