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La legge in oggetto, n. 633, all'articolo 1 dispone l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese e sulle prestazioni di servizi a imprese effettuate nell'esercizio di arti e professioni. L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo quinto del citata legge, sulle importazioni da chiunque effettuate. Al titolo secondo sono, altresì, disciplinati gli obblighi dei contriburnti; al titolo terzo si dispone in merito alle sanzioni per violazioni dell'obbligo di fatturazione e al titolo quarto si dispone in materia di accertamento e di riscossione e a tale riguargo vengono individuati le attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.