FP - Circolare 10 novembre 2015, n. 4

Ente: 
Dipartimento Funzione Pubblica
Fonte: 
Altro
Numero Fonte: 
1
Data Fonte: 
11/11/2015
Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014
Thesaurus: 
Riforme
Programmazione
Razionalizzazione
Abstract: 

L'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha ulteriormente modificato l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. In particolare, l'ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità Le indicazioni riportate nella presente circolare  integrano quelle già contenute nella circolare n. 6 del 2014, adottata a seguito delle modifiche apportate alla disciplina in materia dall'articolo 6, comma 1, del DL 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014.  I chiarimenti forniti riguardano l'efficacia temporale della disciplina,, i soggetti interessati e gli incarichi consentiti.

Documento: 

L'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha ulteriormente modificato l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. In particolare, l'ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità Le indicazioni riportate nella presente circolare  integrano quelle già contenute nella circolare n. 6 del 2014, adottata a seguito delle modifiche apportate alla disciplina in materia dall'articolo 6, comma 1, del DL 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014.  I chiarimenti forniti riguardano l'efficacia temporale della disciplina,, i soggetti interessati e gli incarichi consentiti.

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