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Come noto, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2010, n 125, è intervenuto in materia di collocamento obbligatorio, prevedendo, al comma 6 dell'articolo 7, che "Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.". In base al comma 7 della predetta disposizione, il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6. Alla luce delle novità introdotte e tenuto conto dei diversi quesiti formulati dalle pubbliche amministrazioni, si rende opportuno fornire chiarimenti e indicazioni operative in materia di compilazione del prospetto informativo e di computo della quota di riserva da parte dei datori di lavoro pubblici, con l'obiettivo di rendere effettiva la tutela del diritto al lavoro dei soggetti appartenenti alle predette categorie nello spirito e secondo al disciplina prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Come noto, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2010, n. 125, è intervenuto in materia di collocamento obbligatorio, prevedendo, al comma 6 dell'articolo 7, che "Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.". In base al comma 7 della predetta disposizione, il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6. Alla luce delle novità introdotte e tenuto conto dei diversi quesiti formulati dalle pubbliche amministrazioni, si rende opportuno fornire chiarimenti e indicazioni operative in materia di compilazione del prospetto informativo e di computo della quota di riserva da parte dei datori di lavoro pubblici, con l'obiettivo di rendere effettiva la tutela del diritto al lavoro dei soggetti appartenenti alle predette categorie nello spirito e secondo al disciplina prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.