INPS - Circolare 15 aprile 2016, n. 65

Ente: 
Inps
Fonte: 
Altro
Numero Fonte: 
1
Data Fonte: 
18/04/2016
Art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015: congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Thesaurus: 
Inclusione sociale
Lavoro
Abstract: 

 In attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, l’Inps eroga l’indennità alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato. Per fruire del congedo e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio. Il  congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa); tale periodo va fruito entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro). Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. E’ corrisposta direttamente dall’Istituto alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità. Il congedo in argomento è stato previsto, in via sperimentale, per l’anno 2015; in forza del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la misura è stata estesa anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte del Ministeri vigilanti.

Documento: 

In attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, l’Inps eroga l’indennità alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato. Per fruire del congedo e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio. Il  congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa); tale periodo va fruito entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro). Può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. E’ corrisposta direttamente dall’Istituto alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità. Il congedo in argomento è stato previsto, in via sperimentale, per l’anno 2015; in forza del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la misura è stata estesa anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte del Ministeri vigilanti.

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