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IlFondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma, rispettivamente, dell’articolo 26 e dell’articolo 27 del citato D.lgs n. 148/2015.
Il FIS assicura la tutela in costanza di rapporto di lavoro attraverso l’erogazione di due prestazioni: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.
Con la presente circolare s’illustrano i criteri sulla base dei quali autorizzare le istanze di accesso alle due prestazioni.
IlFondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma, rispettivamente, dell’articolo 26 e dell’articolo 27 del citato D.lgs n. 148/2015.
Il FIS assicura la tutela in costanza di rapporto di lavoro attraverso l’erogazione di due prestazioni: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.
Con la presente circolare s’illustrano i criteri sulla base dei quali autorizzare le istanze di accesso alle due prestazioni.