INPS - Circolare 16 giugno 2017, n. 99

Ente: 
Inps
Fonte: 
Altro
Numero Fonte: 
1
Data Fonte: 
18/06/2017
Disciplina della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi 199 – 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”
Thesaurus: 
Lavoro
Politiche sociali
Abstract: 

Con la circolare n. 99 del 16 giugno 2017 vengono fornite le prime indicazioni sulla riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme sostitutive ed esclusive, che si trovino nelle condizioni particolari previste dall’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (Legge di stabilità 2017). A decorrere dal 1° maggio 2017 il requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per l’anno 2017, pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne, è ridotto a 41 anni per i lavoratori cosiddetti “precoci”, in possesso cioè di almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che si trovino in una delle seguenti condizioni, descritte in dettaglio nella circolare:

•     stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

•     assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

•     avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;

•     essere lavoratori dipendenti impegnati da almeno sei anni in via continuativa in attività particolarmente difficoltose e rischiose. I sei anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell’allegato A) del DPCM n. 87 del 2017;

•     essere addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. ”usuranti”).

Documento: 

Con la circolare n. 99 del 16 giugno 2017 vengono fornite le prime indicazioni sulla riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme sostitutive ed esclusive, che si trovino nelle condizioni particolari previste dall’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (Legge di stabilità 2017). A decorrere dal 1° maggio 2017 il requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per l’anno 2017, pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne, è ridotto a 41 anni per i lavoratori cosiddetti “precoci”, in possesso cioè di almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che si trovino in una delle seguenti condizioni, descritte in dettaglio nella circolare:

•     stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

•     assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

•     avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;

•     essere lavoratori dipendenti impegnati da almeno sei anni in via continuativa in attività particolarmente difficoltose e rischiose. I sei anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell’allegato A) del DPCM n. 87 del 2017;

•     essere addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. ”usuranti”).

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