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Con la circolare 142 del 29/07/2015 l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla nuova indennità di disoccupazione NASpI.In particolare si è chiarito che il licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione ed il licenziamento disciplinare sono da intendersi quali ipotesi di disoccupazione involontaria e pertanto ai lavoratori licenziati che rientrano in queste ipotesi è riconosciuta l’indennità NASpI. In ordine al meccanismo di neutralizzazione, i periodi di aspettativa sindacale, i periodi di cassa integrazione in deroga con sospensione dell’attività a zero ore ed i periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati sono da considerarsi “neutri”, con un corrispondente ampliamento sia del quadriennio per la ricerca della contribuzione utile alla NASpI, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro. La circolare fornisce inoltre ulteriori precisazioni in ordine al procedimento di calcolo di durata della prestazione. I beneficiari di prestazione di disoccupazione NASpI che durante il periodo indennizzabile iniziano il servizio civile volontario sono disciplinati analogamente ai beneficiari di NASpI che durante il periodo indennizzabile intraprendono una attività di lavoro parasubordinata e pertanto la prestazione di disoccupazione è cumulabile con il compenso da servizio civile volontario subendo la riduzione pari all’80% del compenso previsto. Sono stati inoltre forniti chiarimenti sulla compatibilità della prestazione NASpI con lo svolgimento di lavoro accessorio, di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e con l’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.
Con la circolare 142 del 29/07/2015 l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla nuova indennità di disoccupazione NASpI.In particolare si è chiarito che il licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione ed il licenziamento disciplinare sono da intendersi quali ipotesi di disoccupazione involontaria e pertanto ai lavoratori licenziati che rientrano in queste ipotesi è riconosciuta l’indennità NASpI. In ordine al meccanismo di neutralizzazione, i periodi di aspettativa sindacale, i periodi di cassa integrazione in deroga con sospensione dell’attività a zero ore ed i periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati sono da considerarsi “neutri”, con un corrispondente ampliamento sia del quadriennio per la ricerca della contribuzione utile alla NASpI, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro. La circolare fornisce inoltre ulteriori precisazioni in ordine al procedimento di calcolo di durata della prestazione. I beneficiari di prestazione di disoccupazione NASpI che durante il periodo indennizzabile iniziano il servizio civile volontario sono disciplinati analogamente ai beneficiari di NASpI che durante il periodo indennizzabile intraprendono una attività di lavoro parasubordinata e pertanto la prestazione di disoccupazione è cumulabile con il compenso da servizio civile volontario subendo la riduzione pari all’80% del compenso previsto. Sono stati inoltre forniti chiarimenti sulla compatibilità della prestazione NASpI con lo svolgimento di lavoro accessorio, di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e con l’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.