Tu sei qui

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni operative per il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50 per cento, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021. Si ricorda che, per ciascuna Gestione previdenziale, l’importo minimo di ognuna delle ventiquattro rate non può essere inferiore a € 50,00. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 e sull’importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali.
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 85.3 KB |