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L'INPS con il Messaggio in oggetto fornisce le istruzioni operative della procedura di rinnovo del Reddito di Cittadinanza (RdC) che può essere rinnovato previa sospensione dell'erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. In particolare, i nuclei familiari, che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019), che hanno ricevuto la diciottesima mensilità, potranno, a partire dal mese di ottobre 2020, presentare la domanda di rinnovo di Rdc. Dal mese seguente la presentazione della domanda riceveranno il beneficio per ulteriori 18 mesi a condizione che i requisiti risultino rispettati. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, comma 8, lett. b), punto 5), del D.L. n. 4/2019, in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9. Il Messaggio, inoltre, fornisce indicazioni operative relativamente al computo della completa fruizione (18 mensilità) del Rdc, nel caso il periodo massimo sia raggiunto con la fruizione di due o più domande successive. La procedura di presentazione delle domande di rinnovo è la stessa utilizzata per le prime domande. Per la presentazione delle prime e delle nuove domande, sono operativi i canali telematici indicati nel presente Messaggio.
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