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E' regolata dalle disposizioni della presente legge e in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, comma secondo, la partecipazione della Corte dei Conti al controllo sugli enti, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. A tal fine, gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge devono far pervenire alla Corte dei Conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.