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Il decreto-legge n. 18 del 17 maggio 2020 è convertito in legge con modificazioni e integrazioni, inserite nell’Allegato (parte 1 e parte 2), che è parte integrante e sostanziale della presente legge. Con la conversione in legge del decreto-legge n. 18 sono abrogati i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 ma restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge. Inoltre, tenendo conto della dichiarazione dello stato di emergenza previsto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i termini per l'adozione dei decreti legislativi, di cui ai medesimi decreti-legge, con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi e i decreti legislativi, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega. La presente legge entra in vigore il 30 aprile 2020.