Legge 24 maggio 1967, n. 396

Ente: 
Stato
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
149
Data Fonte: 
16/06/1967
Ordinamento della professione di biologo
Thesaurus: 
Professioni
Abstract: 

ll titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione. Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo. L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco. I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione. Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.