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La legge presa in esame dispone in materia di sicurezza della Repubblica e ne definisce la struttura del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. All’articolo 1, comma 1, vengono definite le competenze, in via esclusiva, del Presidente del Consiglio di Ministri. Ai fini dell’esercizio delle competenze per l’apposizione e la tutela del segreto di Stato e la conferma dell’opposizione del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i criteri per l’apposizione e l’opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela ammnistrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al coordinamento delle politiche dell’informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della presente legge, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.