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Con la legge costituzionale in oggetto è stato introdotto nella Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento delll'Unione europea, il principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese, il cosiddetto "pareggio di bilancio". Le modifiche proposte, che intervengono novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, incidono sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti territoriali (regioni, province, comuni e cità metropolitane). In particolare, le novelle all'art. 81 della Costituzione, che detta regole sulla finanza pubblica e sulla formazione del bilancio, sanciscono il principio del "pareggio di bilancio", in base al quale lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del prorpio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi - avverse o favorevoli - del ciclo economico. Si prevede tuttavia una eventuale deroga alla regola generale del pareggio, stabilendo che possa consentirsi il ricorso all'indebitamento solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e al verificarsi di eventi eccezionali.