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Con il presente atto per «attività formativa» si intende l'attività promossa, organizzata e fornita dai C.A.F. ai propri operatori, anche tramite soggetti terzi, ai fini del corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e comprende sia le attività di formazione che le attività di aggiornamento; per «credito formativo» si intende la misura dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo e della rilevanza dell'attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente decreto ed è pari ad un'ora per la frequenza dei corsi di formazione e di aggiornamento. Si specifica quindi che il «periodo formativo» è l'arco temporale di un anno (1° agosto - 31 luglio) entro il quale si valuta, per il periodo di assistenza fiscale, lo sviluppo della formazione e dell'aggiornamento che assolve all'obbligo formativo. In ultimo si indica il «coordinatore della formazione» colui che, su incarico del R.A.F., gestisce il piano formativo annuale.



