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Con il presente atto si precisa che l'espressione «aspettativa per motivi sindacali» utilizzata dal legislatore nell'art. 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, deve intendersi riferita all'istituto del «distacco sindacale», pertanto solo gli enti, di cui all'art. 2, punto 1, che hanno sostenuto, nell'anno 2018, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione del modello.



