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Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, all'articolo 13, comma 2-ter dispone che le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica, alla partizione costituita, alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti, le diagnosi funzionali previste all'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prive di elementi identificativi degli alunni. A tale fine, con il presente decreto ministeriale viene adottato il Regolamento con il quale vengono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati. Nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del Regolamento sono individuati i tipi di dati e le operazioni eseguibili e sono trattati da parte dei soggetti indicati al paragrafo 3 dell'allegato tecnico.



