MIUR - Decreto 29 gennaio 2015, n. 10

Ente: 
Ministero dell'Istrizione, Università e Ricerca
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
45
Data Fonte: 
24/02/2015
Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
Thesaurus: 
Istruzione
Educazione
Abstract: 

La seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che può essere anche grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze, abilità e competenze specifiche acquisite dal candidato nell'ultimo anno del corso di studio frequentato, relativamente ai risultati di apprendimento indicati nei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 2010, e verte su una delle materie caratterizzanti il corso di studio, tenuto conto degli  indirizzi, articolazioni ed opzioni in cui sia eventualmente strutturato. Le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio sono indicate negli allegati A (Licei), B (Istituti tecnici), C (Istituti professionali), i quali costituiscono parte integrante  del  presente decreto. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono  individuate annualmente con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, tra quelle caratterizzanti i singoli corsi di studio indicate negli allegati A, B e C di cui al comma 2; la scadenza per l'adozione di tale decreto ministeriale è fissata al 31 gennaio  dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6. Negli istituti tecnici e professionali, nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici, in cui la seconda prova scritta  può essere anche grafica/scrittografica o compositiva/esecutiva musicale e coreutica, le modalità di svolgimento della prova tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale. La seconda prova si svolge in un'unica giornata. La durata complessiva è di sei ore, salva diversa specifica previsione fornita contestualmente all'indicazione della prova. Nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici la durata massima della prova è stabilita, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 del presente decreto.