MIUR - Decreto Ministeriale 12 agosto 2020, n. 446

Ente: 
Il Ministro dell'Università e della Ricerca
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
227
Data Fonte: 
12/09/2020
Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)
Thesaurus: 
Istruzione universitaria
Abstract: 

Il Ministro dell'Università e della Ricerca, con il presente decreto, definisce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 270, le nuove classi dei corsi di laurea a orientamento professionale, in quanto contenenti un'offerta formativa innovativa, di cui all'Allegato che ne costituisce parte integrante. Le tre lauree professionalizzanti attivate sono: Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01); Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02); Professioni tecniche industriali e dell'innovazione (LP-03). Secondo  il presente decreto le Università statali e non statali, escluse le Università telematiche possono procedere all'istituzione e attivazione dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea a orientamento professionale di cui all'Allegato, previo accreditamento ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dei relativi decreti attuativi, in collaborazione con il mondo del lavoro,  predisponendo attività di laboratorio a cui sono destinati nel complesso 48 CFU, da svolgere con l’attivazione di convenzioni con strutture pubbliche o private qualificate. I corsi prevedono, inoltre, attività di tirocinio disciplinata all'articolo 10, comma 5, lettera e) del medesimo decreto ministeriale n. 270/2004, svolta presso imprese, aziende, studi professionali, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici o privati, Ordini o Collegi professionali, destinando anche a questa attività 48 CFU.  Il Ministro del MUR, inoltre, ha ritenuto necessario apportare le necessarie modifiche all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di assicurare il valore legale del titolo ai laureati  delle classi professionali di cui al presente decreto, anche ai fini dell'accesso agli esami di stato per le relative professioni.