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Con il presente atto, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, vengono definiti: i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP); gli accordi di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2017, tra la regione e l'ufficio scolastico regionale ai fini dell'attivazione dei percorsi di cui alla lettera c); i percorsi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 61 del 2017, da parte delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, di seguito denominate istituzioni scolastiche di I.P.