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La presente circolare chiarisce in merito al requisito dell'anzianità di servizio che deve avere il lavoratore per accedere al trattamento di integrazione salariale, al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendali o contratti di solidarietà difensivi. In particolare - ai fini della valutazione del requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa, si ritiene che, nel corso dei programmi contemplati dall'art. 21 del D.Lgs. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.
La presente circolare chiarisce in merito al requisito dell'anzianità di servizio che deve avere il lavoratore per accedere al trattamento di integrazione salariale, al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendali o contratti di solidarietà difensivi. In particolare - ai fini della valutazione del requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa, si ritiene che, nel corso dei programmi contemplati dall'art. 21 del D.Lgs. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.