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Con la presente circolare si ritiene necessario provvedere ad alcune precisazioni circa la disciplina attualmente applicabile ai lavoratori socialmente utili individuati all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 della platea storica (o c.d. bacino LSU nazionale) relativamente alla disciplina del rapporto di utilizzazione e del trattamento economico. Si tratta dei soggetti che, alla data del 1999 erano già impegnati in lavori socialmente utili e con anzianità di dodici mesi di permanenza in quella attività nel periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, sono ancora utilizzati nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevalentemente presso enti locali, con risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione mediante apposite convenzioni stipulate annualmente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.