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Con il presente decreto vengono definiti, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs: 148/2015, i criteri per l'esame delle domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la CIGO, e' concessa dalla sede dell'INPS territorialmente competente per le seguenti causali:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non
imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie
stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
La transitorieta' della situazione aziendale e la temporaneita'
della situazione di mercato sussistono quando e' prevedibile, al
momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa
riprenda la normale attivita' lavorativa.
Con il presente decreto vengono definiti, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs: 148/2015, i criteri per l'esame delle domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la CIGO, è concessa dalla sede dell'INPS territorialmente competente per le seguenti causali:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non
imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie
stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
La transitorietà' della situazione aziendale e la temporaneità
della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al
momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa
riprenda la normale attività lavorativa.



