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In attuazione dell'art. 24, comma 4, del D.lgs: 148/2015 viene prorogato il trattamento di integrazione salariale straordinario, sino al limite massimo complessivo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nel 2016, di 9 mesi per quelle che interverranno nel 2017 e di 6 mesi per le cessazioni di attività che si verificheranno nel 2018, secondo i criteri definiti nel presente decreto interministeriale. Per la proroga del trattamento devono concorrere le seguenti condizioni:
- la CIGS deve essere stata autorizzata a seguito della presentazione di un programma di risanamento aziendale, al termine del quale potrebbe verificarsi la cessazione dell'attività produttiva e la contestuale cessione dell'azienda
- accordo stipulato presso i tavoli istituzionali
- piano di sospensione dei lavoratori nell'entità e nei tempi della cessione aziendale
- piano di riassorbimento occupazionale
In attuazione dell'art. 24, comma 4, del D.lgs: 148/2015 viene prorogato il trattamento di integrazione salariale straordinario, sino al limite massimo complessivo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nel 2016, di 9 mesi per quelle che interverranno nel 2017 e di 6 mesi per le cessazioni di attività che si verificheranno nel 2018, secondo i criteri definiti nel presente decreto interministeriale. Per la proroga del trattamento devono concorrere le seguenti condizioni:
- la CIGS deve essere stata autorizzata a seguito della presentazione di un programma di risanamento aziendale, al termine del quale potrebbe verificarsi la cessazione dell'attività produttiva e la contestuale cessione dell'azienda
- accordo stipulato presso i tavoli istituzionali
- piano di sospensione dei lavoratori nell'entità e nei tempi della cessione aziendale
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