MLPS - Decreto 25 marzo 2016

Ente: 
Ministero del lavoro - Ministero delle finanze
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
120
Data Fonte: 
24/05/2016
Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo diintegrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esitodi un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attivita'produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessionedell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale
Thesaurus: 
Lavoro
Politiche sociali
Abstract: 

 

In attuazione dell'art. 24, comma 4, del D.lgs: 148/2015 viene prorogato il trattamento di integrazione salariale straordinario, sino al limite massimo complessivo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nel 2016, di 9 mesi per quelle che interverranno nel 2017 e di 6 mesi per le cessazioni di attività che si verificheranno nel 2018,  secondo i criteri definiti nel presente decreto interministeriale.  Per  la proroga del trattamento devono concorrere le seguenti condizioni:

-  la CIGS deve essere stata autorizzata a seguito della presentazione di un programma di risanamento aziendale, al termine del quale potrebbe verificarsi la cessazione dell'attività produttiva  e la contestuale cessione dell'azienda

- accordo stipulato presso i tavoli istituzionali

- piano di sospensione dei lavoratori nell'entità e nei tempi della cessione aziendale

- piano di riassorbimento occupazionale

 

Documento: 

In attuazione dell'art. 24, comma 4, del D.lgs: 148/2015 viene prorogato il trattamento di integrazione salariale straordinario, sino al limite massimo complessivo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nel 2016, di 9 mesi per quelle che interverranno nel 2017 e di 6 mesi per le cessazioni di attività che si verificheranno nel 2018,  secondo i criteri definiti nel presente decreto interministeriale.  Per  la proroga del trattamento devono concorrere le seguenti condizioni:

-  la CIGS deve essere stata autorizzata a seguito della presentazione di un programma di risanamento aziendale, al termine del quale potrebbe verificarsi la cessazione dell'attività produttiva  e la contestuale cessione dell'azienda

- accordo stipulato presso i tavoli istituzionali

- piano di sospensione dei lavoratori nell'entità e nei tempi della cessione aziendale

- piano di riassorbimento occupazionale

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