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Il presente decreto definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003. I regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro adottati dall'Anpal, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sono finalizzati a garantire servizi di qualità agli utenti. L'accreditamento è la procedura mediante la quale l'Anpal, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonchè la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro. Il soggetto accreditato eroga i servizi per il lavoro secondo le disposizioni nazionali e regionali e nel rispetto dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, trasparenza e imparzialità.



