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La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018) con l'articolo 1, comma 136, ha introdotto al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 l’articolo 24-bis in materia di Accordo di ricollocazione. La presente circolare congiunta è finalizzata a garantire uniforme applicazione alla misura introdotta dal predetto articolo 24-bis. Con questa disposizione si riconosce l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Conseguentemente, i lavoratori che facciano richiesta anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis non potranno fare ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
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Circolare 7 giugno 2018, n. 11 | 523.35 KB |