MLPS/MEF - Decreto Interministeriale 28 marzo 2020

Ente: 
Ministro Lavoro Politiche Sociale - Ministro Economia Finanze
Data Fonte: 
28/03/2020
Modalità di attribuzione dell’indennità, prevista dal Decreto “Cura Italia” a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19
Thesaurus: 
Disposizioni
Lavoro
Sostegno al reddito
Abstract: 

Con il presente provvedimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidiemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. L'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020. La quota parte del limite di spesa del predetto Fondo individuata in 200 milioni di euro per l'anno 2020 è destinata al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Tale indennità è pari a euro 600 per il mese di marzo, non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonchè con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito , con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le domande per l'ottenimento dell'indennità sono presentate da professionsti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo a erogarlo all'interessato secondo quanto disposto dall'articolo 4 del medesimo provvedimento.

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