MPI - Decreto 29 novembre 2007

Ente: 
Ministero Pubblica Istruzione e Ministero Lavoro e Previdenza Sociale
Fonte: 
Altro
Numero Fonte: 
1
Data Fonte: 
29/11/2007
Prima attuazione dell’obbligo di istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione n. 139/07.
Thesaurus: 
Istruzione
Abstract: 

Con il decreto in oggetto si definiscono i criteri che le strutture formative accreditate devono possedere al fine di fare acquisire ai giovani i saperi e le competenze  previsti dai curricula  relativi  ai  primi due anni degli istituti di  istruzione  secondaria  superiore.  A norma dell’ articolo 1, comma 624 della legge n. 296/06, l’obbligo di istruzione di cui al comma 622 dell’articolo medesimo si assolve, in fase di prima attuazione per gli anni 2007-2008 e 2008-2009, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, di durata triennale, di cui all’ articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I percorsi di cui al comma 1 sono progettati e realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni che rispondano ai criteri generali di cui all’articolo 2, in modo da far acquisire, ai giovani tenuti all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all’articolo 1, comma 622 della legge n. 296/06, adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

Documento: 

Con il decreto in oggetto si definiscono i criteri che le strutture formative accreditate devono possedere al fine di fare acquisire ai giovani i saperi e le competenze  previsti dai curricula  relativi  ai  primi due anni degli istituti di  istruzione  secondaria  superiore. A norma dell’ articolo 1, comma 624 della legge n. 296/06, l’obbligo di istruzione di cui al comma 622 dell’articolo medesimo si assolve, in fase di prima attuazione per gli anni 2007-2008 e 2008-2009, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, di durata triennale, di cui all’ articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I percorsi di cui al comma 1 sono progettati e realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni che rispondano ai criteri generali di cui all’articolo 2, in modo da far acquisire, ai giovani tenuti all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all’articolo 1, comma 622 della legge n. 296/06, adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

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