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Con l'Ordinanza in oggetto, il Capo della Protezione Civile dispone la modifica e la sostituzione dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 660 del 5 aprile 2020, allegata al presente provvedimento. Fissa, inoltre, all'articolo 2, i criteri per l'individuazione dei beneficiari delle risorse, derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante, che verranno assegnate secondo le modalità di erogazione stabilite all'articolo 3 della medesima Ordinanza.