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Il Regio Decreto disciplina il rilascio, a termine dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, di distinte licenze per l'esercizio di ciascuna delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie quali 'odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista; infermiere. Le licenze verranno rilasciate dagli istituti o scuole che saranno appositamente istituite di accordo tra i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale, e saranno vistate dal prefetto della Provincia.