Tu sei qui
Con il presente atto la Corte dichiara relativamente alla legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1 e dell'art. 83, comma 1 limitatamente alle parole «aventi sede operativa in Veneto». Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.



