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Con il presente atto la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), comma introdotto dall'art. 13 della legge della Regione Siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania.



