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Con il presente atto la Corte dichiara, in relazione alla legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali - modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29): l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d); la non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.



