Sentenza 23 marzo - 6 maggio 2016, n. 95

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
19
Data Fonte: 
11/05/2016
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 5, comma 8. - (T-160095)
Thesaurus: 
Lavoro
Abstract: 

Con il presente atto si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore  bancario),  convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza  indicata in epigrafe.