Sentenza 4 - 13 luglio 2017, n. 175

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
29
Data Fonte: 
19/07/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti dal CCNL del comparto Regioni e autonomie locali - Applicazione della normativa di cui all'art. 1 della legge n. 190 del 2014 - Energia - Impianti di grandi derivazioni di energia idroelettrica - Possibilità per la Giunta regionale di consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea non oltre il 31 dicembre 2017. - Legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), artt. 5, comma 12, e 8, comma 13, lettere s) ed u). - (T-170175)
Thesaurus: 
Lavoro
Abstract: 

Con il presente atto la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, della legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 13, lettera s), della legge della Regione Lombardia n. 22 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe. Dichiara in ultimo inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 13, lettera u), della legge della Regione Lombardia n. 22 del 2015, proposta, in  riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettere e) ed s), e terzo della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.