Sentenza 9 - 16 luglio 2014, n.203

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
31
Data Fonte: 
23/07/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Nuovo regime di accesso alla pensione di vecchiaia - Principio direttivo - Esclusione dei soggetti titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a 52 settimane per anno solare. - Legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), art. 3, comma 1, lettera g); decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), art. 2, comma 3, lettera b). - (T-140203)
Thesaurus: 
Lavoro
Abstract: 

Con il presente atto si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dell'art. 2, comma 3,  lettera  b),  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.