Sentenza 9 - 18 luglio 2014, n.217

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
31
Data Fonte: 
23/07/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Formazione professionale - Tirocini formativi e di orientamento - Obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni, di fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. - Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di imposta sul valore aggiunto − IVA − e altre misure finanziarie urgenti) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99 - art. 2, comma 5-ter. - (T-140217)
Thesaurus: 
Tirocini
Lavoro
Abstract: 

Con il presente atto si dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento relativo all'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di imposta sul valore aggiunto - IVA - e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della legge 9 agosto 2013, n. 99.