Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Personale di ruolo, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa della Regione e degli enti sub-regionali - Applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico - Individuazione e regolamentazione dei profili professionali all'interno degli uffici stampa mediante specifica area di contrattazione regionale - Possibilità, in via transitoria, per i dipendenti regionali iscritti all'ordine dei giornalisti, di optare per l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico, con garanzia del relativo trattamento assistenziale e previdenziale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, del principio dell'equilibrio di bilancio e del buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7, artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 81, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo. (T-200112)