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La presente nota richiama la comunicazione del 9 agosto 2012 con la quale il Ministero del lavoro forniva primi chiarimeni operativi per comunicare la "chiamata" del lavoratore intermittente, così come previsto dall'art. 35, comma 3 bis del D.Lgs n. 276/2003, introdotto dall'art. 1, comma 22 della Legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro. Nella nota suindicata venivano fornite quattro modalità di invio sperimentale: fax, sms, e-mail, comunicazione attraverso piattaforma web. Le indicazioni contenute nella presente nota confermano l'utilizzo delle modalità adottate in via sperimentale e, nel contempo, prevedono la posssibilità di continuare ad effettuare le comunicazioni presso i recapiti istituzionali delle competenti Direzioni per il lavoro.
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