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Si stabilisce che ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non superi la durata di tre mesi. Al momento dell'ingresso, o in caso di provenienza da paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso lo straniero dichiara la propria presenza all'autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.