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Il decreto legislativo n. 286/98 ha per oggetto la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero relativamente all'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato. Il decreto contiene il testo unico delle disposizioni, concernenti gli stranieri, riunite e coordinate tra loro e con le disposizioni contenute nella legge n. 40 del 6 marzo 1998. All'articolo 39, comma 5 viene disciplinato l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, consentito agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.