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Il Legislatore ha introdotto recentemente, con l’art. 24 bis del D.L. n. 83/2012 (conv. da legge n. 134/2012), una specifica disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call-center.
Gli interventi hanno inciso, da un lato, sui requisiti necessari per la stipula del contratto e, dall’altro, sulle conseguenze legate ad una “delocalizzazione” delle attività.
Su tali aspetti la circolare intende fornire alcune indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo. Per quanto concerne il corrispettivo economico, in attesa della contrattazione collettiva nazionale di riferimento, il Ministero del lavoro chiarisce che il compenso non potrà essere inferiore, a parità di tempo della prestazione, alle retribuzioni minime previste dei contratti collettivi applicati a figure analoghe, per competenza ed esperienza, al collaboratore a progetto. Per gli altri aspetti si ribadisce la validità della disciplina contenuta nella circolare 17/2006, in base alla quale il collaboratore deve operare in autonomia, quindi determinare quando effettuare la prestazione e per quanto tempo.
Il Legislatore ha introdotto recentemente, con l’art. 24 bis del D.L. n. 83/2012 (conv. da legge n. 134/2012), una specifica disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call-center.
Gli interventi hanno inciso, da un lato, sui requisiti necessari per la stipula del contratto e, dall’altro, sulle conseguenze legate ad una “delocalizzazione” delle attività.
Su tali aspetti la circolare intende fornire alcune indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo. Per quanto concerne il corrispettivo economico, in attesa della contrattazione collettiva nazionale di riferimento, il Ministero del lavoro chiarisce che il compenso non potrà essere inferiore, a parità di tempo della prestazione, alle retribuzioni minime previste dei contratti collettivi applicati a figure analoghe, per competenza ed esperienza, al collaboratore a progetto. Per gli altri aspetti si ribadisce la validità della disciplina contenuta nella circolare 17/2006, in base alla quale il collaboratore deve operare in autonomia, quindi determinare quando effettuare la prestazione e per quanto tempo.