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Con la circolare n. 3/2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce i primi chiarimenti operativi alle articolazioni periferiche della propria amministrazione e alle Commissioni di conciliazione presso queste istituite, ai fini della corretta applicazione dell'art. 7, della Legge n. 604/1966 "Norme sul licenziamento individuale", così come novellato dall'art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro, che prevede l'espletamento obbligatorio della procedura di conciliazione prima di arrivare ad un vero e proprio contenzioso. . La circolare chiarisce in merito all'ambito di applicazione della norma, ossia i datori di lavoro interessati e le motivazioni del licenziamento, nonchè sul corretto svolgimento degli adempimenti cui sono tenute le Direzioni territoriali del lavoro.
Con la circolare n. 3/2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce i primi chiarimenti operativi alle articolazioni periferiche della propria amministrazione e alle Commissioni di conciliazione presso queste istituite, ai fini della corretta applicazione dell'art. 7, della Legge n. 604/1966 "Norme sul licenziamento individuale", così come novellato dall'art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro, che prevede l'espletamento obbligatorio della procedura di conciliazione prima di arrivare ad un vero e proprio contenzioso. . La circolare chiarisce in merito all'ambito di applicazione della norma, ossia i datori di lavoro interessati e le motivazioni del licenziamento, nonchè sul corretto svolgimento degli adempimenti cui sono tenute le Direzioni territoriali del lavoro.