Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

Ente: 
Presidente della Repubblica
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
129
Data Fonte: 
04/06/2013
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Thesaurus: 
Lavoro
Abstract: 

Viene emanato con il DPR n. 62/2013 il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti che - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 - definisce i doveri minimi di diligenza, lealta', imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Le disposizioni contenute nel codice si applicano dunque a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e costituiscono altresì principi di comportamento per le restanti categorie di personale, ovvero a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Documento: 

Viene emanato con il DPR n. 62/2013 il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti che - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 - definisce i doveri minimi di diligenza, lealta', imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Le disposizioni contenute nel codice si applicano dunque a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e costituiscono altresì principi di comportamento per le restanti categorie di personale, ovvero a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Consulta la versione integrale