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In attuazione dell'art. 2, comma 27 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il presente decreto determina, per l'anno 2013, le prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi - in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione - ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012, n. 92 e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i quali le quote di riduzione di cui all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risultano gia' interamente applicate. Le indennita' ASpI e mini ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennita' come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
In attuazione dell'art. 2, comma 27 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il presente decreto determina, per l'anno 2013, le prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi - in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione - ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012, n. 92 e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i quali le quote di riduzione di cui all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risultano gia' interamente applicate. Le indennita' ASpI e mini ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennita' come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.