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L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione. La circolare ribadisce pertanto i requisiti di datori di lavoro e lavoratori per accedere al beneficio, e chiarisce la procedura per la presentazione delle domande, la definizione del programma annuale degli esodi, la modalità di calcolo della prestazione, le istanze di riesame.
L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione. La circolare ribadisce pertanto i requisiti di datori di lavoro e lavoratori per accedere al beneficio, e chiarisce la procedura per la presentazione delle domande, la definizione del programma annuale degli esodi, la modalità di calcolo della prestazione, le istanze di riesame