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La presente legge rientra nel quadro complessivo del processo di riordino di tutta la pubblica amministrazione. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore le Università provvederanno, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo. Il Governo adotterà invece, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario in termini di qualità ed efficienza dell’offerta formativa attraverso l’individuazione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche. La legge n. 232/2016 ha modificato l'articolo 24, comma 3, lett. b); la legge n. 205/2017 ha disposto l'introduzione del comma 9-ter all'articolo 24.