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Emanato in attuazione della delega contenuta nella L. 30/2003, il provvedimento riforma significativamente il mercato del lavoro, sia sotto il profilo istituzionale, sia sotto quello contrattualistico. Sulla base di un regime di autorizzazione statale e di un sistema di accreditamento regionale, soggetti pubblici e privati (agenzie per il lavoro), potranno svolgere somministrazione di manodopera (staff leasing, ora anche a tempo indeterminato), intermediazione, selezione e ricerca del personale, supporto alla ricollocazione professionale, mentre sono previste nuove tipologie contrattuali. Nel lavoro a chiamata (job on call o intermittente) il lavoratore presta la sua disponibilità a prestare lavoro per un periodo di tempo predefinito, anche se l´azienda può limitare il suo utilizzo ai fini del soddisfacimento delle esigenze produttive con un preavviso di 48 ore. E' prevista un´"indennità di disponibilità". Il lavoro ripartito (job sharing) prevede l´assunzione in solido da parte di due o più lavoratori dell´adempimento di un´unica ed identica obbligazione lavorativa, con il salario o lo stipendio rapportato alle ore lavorate; con il lavoro occasionale ed accessorio verranno regolamentate attività lavorative quali baby sittering, badanze, ripetizioni, gestite attraverso appositi voucher prepagati che saranno acquistati dalle famiglie direttamente dalle agenzie del lavoro. significative novità sono previste per due contratti atipici già esistenti. entro la fine dell'anno, infatti, le collaborazioni coordinate e continuative, saranno trasformate in "lavoro a progetto", con durata e corrispettivo certi, tutela della maternità e un'aliquota contributiva che passa dal 12% al 19%, mentre per il lavoro part-time non vi saranno più i vincoli sulle ore supplementari e sulla collocazione dell'orario di lavoro, essendo introdotta, ad esempio, la formula di part-time che prevede il lavoro di otto ore per tre o quattro giorni alla settimana.